Mastroberardino


 
 
 

LA PROVINCIA DI BENEVENTO

  • Benevento
  • Aglianico DOC
  • Guardiolo DOC
  • Sannio DOC
  • S.Agata DOC
  • Solopaca DOC
  • Beneventano IGT
  • Dugenta IGT
  • Le Aziende

II Sannio Beneventano, terra dal fascino discreto, ricca di storia e tradizioni, è da sempre votato alla viticoltura. I suoi vini erano conosciuti ed apprezzati fin dai tempi dell`antica Roma e nella sua storia millenaria hanno sempre allietato le mense dei suoi reggitori dai Longobardi, ai Pontefici e dei suoi visitatori degli ultimi due secoli. Oggi il settore vitivinicolo rappresenta nell`economia provinciale un comparto di grande importanza sia per estensione della coltura della vite che per la tipicità e qualità dei suoi prodotti. II patrimonio vitivinicolo provinciale rappresenta il 40% di quello regionale.

Denominazione di origine controllata
Data: 2 agosto 1993

I COMUNI INTERESSATI
Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte e parte dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Claudio.

CARATTERISTICHE GENERALI
Aglianico del Taburno rosso e rosato: aglianico minimo 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno novello: aglianico minimo 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno bianco: trebbiano toscano dal 40% al 50%, Falanghina dal 30% al 40%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 30%.
Taburno rosso: sangiovese dal 40% al 50%, aglianico dal 30% al 40%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 30%.

Taburno Falanghina: falanghina minimo 85% possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno Greco: greco bianco minimo 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno Coda di Volpe: coda di volpe minimo 85% possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno Piedirosso: piedirosso minimo 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 15%.

Taburno spumante: coda di volpe e falanghina, da soli o congiuntamente, dal 60 al 70%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 40%.

Resa max per ettaro: in coltura specializzata 100 quintali per Aglianico del Taburno rosso e rosato, Taburno novello, rosso, Greco e Piedirosso, 120 quintali se Taburno bianco, Falanghina, Coda di Volpe e Spumante. La resa massima delle uve in vino non deve superare il 70% per Aglianico del Taburno rosso e rosato, Taburno novello, il bianco, rosso, falanghina, Coda di Volpe, Spumante e Piedirosso; il 65% per Aglianico del Taburno rosato e Taburno Greco.

Titolo alcolometrico minimo: 11% per Aglianico del Taburno rosso e rosato, Taburno novello; 10,5% per Taburno bianco, rosso, Falanghina, Greco, Coda di Volpe e Piedirosso, 10% per Taburno spumante.

 
INVECCHIAMENTO
Il tipo Aglianico del Taburno rosso va immesso al consumo solo dopo due anni di invecchiamento: di cui 6 mesi in botti di legno, mentre Aglianico del Taburno rosso riserva almeno tre: di cui almeno 6 mesi in botti di legno e 6 mesi in bottiglia. Se Aglianico del Taburno rosato non si può vendere prima del primo marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia, se Taburno novello deve essere ottenuto mediante macerazione carbonica delle uve per almeno il 70% di quello destinate alla produzione dello stesso.

 
CARATTERISTICHE DEI VINI

Aglianico del Taburno rosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchia
Odore: caratteristico, gradevole, persistente
Sapore: asciutto, giustamente tannico, vellutato se invecchiato
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 19 per mille

Aglianico del Taburno rosato
Colore: rosa più o meno intenso
Odore: delicato, fresco, fruttato
Sapore: fresco, leggermente morbido
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 17 per mille

Taburno novello
Colore: rubino più o meno intenso
Odore: caratteristico, fruttato, vinoso
Sapore: rotondo, poco tannico
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 17 per mille

Taburno bianco
Colore: paglierino tenue
Odore: delicato, gradevole, caratteristico
Sapore: asciutto, fresco
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Taburno rosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, netto
Sapore: asciutto, pieno
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 18 per mille

Taburno falanghina
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: tipico, caratteristico
Sapore: asciutto, intenso, caratteristico
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Taburno greco
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: caratteristico, gradevole
Sapore: secco, fresco, tipico
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Taburno coda di volpe
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: delicato, caratteristico
Sapore: secco, pieno, tipico
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Taburno piedirosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, gradevole, caratteristico
Sapore: fruttato, asciutto
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 18 per mille

Taburno spumante
Spuma: fine e persistente
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: fine, leggero, fruttato
Sapore: persistente, fresco, elegante
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Il tipo Aglianico del Taburno rosso riserva deve avere titolo alcolometrico minimo all’atto dell’immissione al consumo pari a 12%.

Denominazione di origine controllata
Data: 2 agosto 1993

I COMUNI INTERESSATI
Guardia Sanframondi, San Lorenzello Maggiore, San Lupo e Castelvenere

CARATTERISTICHE GENERALI
Bianco: malvasia di Candia dal 50% al 70%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 10%.

Falanghina: minimo 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 10%.

Rosso e rosato: sangiovese minimo 80%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 20%.

Spumante: falanghina minimo 70%), possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 30%.

Aglianico: minimo 90%) possono concorrere altri vitigni a bacca rossa purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 10%.

Resa max per ettaro: in coltura specializzata 120 quintali per bianco, falanghina e spumante, mentre 100 quintali per rosso, rosato e aglianico. La resa massima delle uve in vino non deve superare il 70% per il bianco, spumante, falanghina, rosso e Aglianico e il 65% per il rosato.

Titoloalcolometrico minimo: 10,5% per bianco, rosato e Falanghina, 11% per rosso e aglianico, 12% se riserva e 9,5% se spumante.

INVECCHIAMENTO
Il tipo Guardiolo rosso e Aglianico "riserva" vanno immessi al consumo solo dopo due anni di invecchiamento : di cui 6 mesi in botti di legno)

CARATTERISTICHE DEI VINI

Bianco
Colore: giallo paglierino più o meno intenso
Odore: intenso, delicato, gradevole
Sapore: secco, fresco, armonico
Titoloalcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 14 per mille

Rosso e rosso riserva
Colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se riserva
Odore: vino con sfumatura di fruttato, etereo per il tipo riserva
Sapore: secco, giustamente tannico, armonico, vellutato per il tipo riserva, morbido per il tipo novello
Titoloalcolometrico minimo: 11,5%, se riserva 12,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 19 per mille

Rosato
Colore: rosa più o meno intenso
Odore: fruttato, delicato
Sapore: secco, fresco
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 18 per mille

Falanghina
Colore: paglierino tenue
Odore: delicato, caratteristico
Sapore: secco, lievemente acidulo
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 15 per mille

Aglianico e aglianico riserva
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, gradevole, etereo per il tipo riserva
Sapore: asciutto, caratteristico, di corpo, vellutato per il tipo riserva
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%, se riserva 12,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 19 per mille

Spumante
Spuma: fine e persistente
Colore: paglierino tenue
Odore: caratteristico, gradevole
Sapore: fresco, tipico
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 6 per mille
Estratto secco netto minimo: 14 per mille

Denominazione di origine controllata
Data: 5 agosto 1997

I COMUNI INTERESSATI
Tutti quelli che rientrano nella provincia di Benevento

CARATTERISTICHE GENERALI
Sannio bianco: ricavato da trebbiano toscano minimo 50% con il restante quantitativo estratto da vitigni a bacca bianca autorizzati per la provincia di Benevento.

Sannio rosso e rosato: ottenuto da sangiovese (minimo 50%) con aggiunta di un uguale percentuale di vitigni a bacca nera autorizzati per la provincia di Benevento.

La doc Sannio, seguita dalla menzione "metodo classico", è inoltre riservata al vino spumante realizzato da aglianico, greco e falanghina (da soli o congiuntamente). La doc Sannio seguita da una delle specificazioni aglianico, barbera, coda di volpe, falanghina, greco, moscato e sciascinoso, invece, è riservata a vini ottenuti da vigneti composti dagli stessi vitigni per almeno l’85%. In questo caso è consentito l’uso di uve a bacca di colore analogo ai vitigni raccolti fino ad un max di 15%. I vini doc con specificazione di aglianico, barbera, coda di volpe, falanghina, greco, moscato, e sciascinoso, poi, possono essere prodotti sia nella a tipologia passito che in quella spumante (in questo caso anche Piedirosso). E ancora la doc Sannio rosso, senza indicazione del vitigno, si può realizzare anche come novello, mentre quella Sannio bianco, rosso e rosati come frizzante.
Resa max per ettaro: 15,5 tonnellate per il bianco; 13,5 tonnellate per il rosso e il rosato; 12,5 tonnellate per le uve ottenute da vitigni aglianico, barbera, coda di volpe, falanghina, greco, moscato piedirosso e sciascinoso. In ogni caso la densità minima dei vitigni per ettaro non deve essere inferiore a 2.500 piante. La resa massima dell’uva in vino finito non deve superare il 70%; se si arriva al 75%, invece, l’eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre tale percentuale decade la possibilità di fregiarsi della doc. Nel caso del passito, poi, la resa max si deve attestare al 50% (gli eventuali esuberi fino al 75% non vanno destinati alla produzione di vini doc).

Titolo alcolometrico minimo: 10% per il bianco e per il moscato; 10,5% per il rosso, per il rosato e per coda di volpe, falanghina, piedirosso e sciascinoso; 11% per aglianico, barbera, fiano e greco; se spumanti 9,5%. Quanto ai passiti, invece, siamo al 14%.

CARATTERISTICHE DEI VINI
Sannio bianco
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: vinoso, gradevole
Sapore asciutto, armonico, a volte vivace ed amabile
Titolo alcolometrico minimo: 10,5%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 14 g/l
È prevista la tipologia frizzante

Sannio rosso
Colore: rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, gradevole
Sapore secco, giustamente tannico, a volte vivace, morbido ed amabile
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 18 g/l
È prevista la tipologia frizzante

Sannio rosato
Colore: rosa più o meno intenso
Odore: delicato, fruttato
Sapore asciutto, fragrante, fresco, a volte vivace ed amabile
Titolo alcolometrico minimo: 11 %
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 17 g/l
È prevista la tipologia frizzante

Sannio spumante metodo classico
Spuma: fine e persistente
Colore: paglierino o rosa più o meno intenso
Odore: vinoso, caratteristico
Sapore secco, armonico, fresco
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 6 g/l
Estratto secco netto minimo: 15 g/l

Sannio aglianico
Colore: rubino più o meno intenso, col tempo tendente al granato
Odore: vinoso, gradevole
Sapore asciutto, caratteristico, di corpo, a volte morbido
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 18 g/l
È prevista la tipologia spumante

Sannio barbera
Colore: rubino più o meno intenso
Odore: gradevole, tipico, tavolta floreale
Sapore: secco, caratteristico, a volte vivace o dolce
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 20 g/l
È prevista la tipologia spumante

Sannio coda di volpe
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: delicato, caratteristico
Sapore asciutto, pieno, tipico, a volte vivace
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 14 g/l
È prevista la tipologia spumante

Sannio falanghina
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: caratteristico, più o meno fruttato
Sapore secco, fresco, lievemente acidulo, a volte vivace
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 14 g/l
È prevista la tipologia spumante

Sannio fiano
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: caratteristico più o meno intenso
Sapore secco, fresco, armonico, tipico, a volte vivace
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 15 g/l
È prevista la tipologia spumante

Sannio greco
Colore: paglierino più o meno intenso
Odore: caratteristico, gradevole, delicato
Sapore secco, fresco, armonico, tipico, a volte vivace
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 15 g/l
È prevista la tipologia spumante

Sannio moscato
Colore: paglierino più o meno intenso, talvolta ambrato
Odore: caratteristico, fruttato, intenso
Sapore aromatico, caratteristico, a volte amabile o vivace
Titolo alcolometrico minimo: 10,5%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 15 g/l
È prevista la tipologia spumante

Sannio piedirosso
Colore: rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, caratteristico, gradevole
Sapore: asciutto, armonico, a volte morbido
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 18 g/l
È prevista la tipologia spumante

Sannio sciascinoso
Colore: rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, caratteristico, gradevole
Sapore asciutto, tipico, a volte morbido
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 18 g/l
È prevista la tipologia spumante

Sannio spumante
Spuma: fine e persistente
Colore: paglierino o rosa più o meno intenso
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%

Sannio passito
Titolo alcolometrico minimo: 14,5%
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto secco netto minimo: 22 g

Denominazione di origine controllata
Data: 3 agosto 1994

I COMUNI INTERESSATI
Sant'Agata dei Goti

CARATTERISTICHE GENERALI
Falanghina: minimo 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 10%.

Greco: minimo 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 10%.

Aglianico: minimo 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 10%.

Piedirosso: minimo 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 10%.

Bianco: falanghina dal 40 al 60%, greco dal 40 al 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 20%.

Rosso e rosato: aglianico dal 40 al 60% e piedirosso dal 40 al 60%, greco dal 40 al 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 20%.

Resa max per ettaro: in coltura specializzata 110 quintali per falanghina e greco, mentre 100 quintali per il bianco, rosso, rosato, aglianico e piedirosso. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per falanghina, greco, aglianico, rosso e bianco; se rosato 65%.

Titolo alcolometrico minimo: 10,5% per falanghina e greco, 11% per aglianico, piedirosso, rosso, rosato e bianco. Aglianico e piedirosso, se menzionati come “riserva”, devono assicurare un titolo alcolometrico minimo pari rispettivamente a 12% e a 11,5%.

INVECCHIAMENTO
Il tipo Aglianico va immesso al consumo solo dopo due anni di invecchiamento (se "riserva", almeno due anni di invecchiamento e un anno di affinamento in bottiglia). Il tipo Piedirosso (se indicato anche come "riserva") deve essere sottoposto ad almeno due anni di invecchiamento. La denominazione di origine controllata Sant’Agata de’ Goti o Sant’Agata dei Goti può essere usata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono ai requisiti richiesti. Se passito, invece, le uve vanno fatte appassire naturalmente fino ad assumere un titolo alcolometrico minimo pari a 15%. In tal caso la resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 40%.

CARATTERISTICHE DEI VINI
Falanghina
Colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli
Odore: fruttato, delicato
Sapore: secco, fresco, armonico
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 16 per mille

Greco
Colore: giallo paglierino più o meno tenue
Odore: fruttato, delicato
Sapore: fresco, a volte vivace
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 16 per mille

Aglianico
Colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al granato
Odore: armonico, persistente
Sapore: equilibrato, giustamente tannico
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 20 per mille

Piedirosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: intenso, gradevole
Sapore: di corpo, giustamente tannico
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 18 per mille

Rosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: vinoso
Sapore: secco, fresco
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 16 per mille

Rosato
Colore: rosa pallido
Odore: delicato, persistente
Sapore: gradevole, fresco
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 6 per mille
Estratto secco netto minimo: 16 per mille

Bianco
Colore: da bianco a paglierino
Odore: intenso, fine, persistente
Sapore: pieno, delicato
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 18 per mille

Falanghina passito
Colore: ambra più o meno intenso
Odore: delicato, tipico
Sapore: caratteristico, alcolico
Titolo alcolometrico minimo: 15%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 25 per mille

Il tipo Aglianico “riserva” deve avere all’atto dell’immissione al consumo un titolo alcolometrico minimo pari a 12,5%, se Piedirosso “riserva” 12%.

Denominazione di origine controllata
Data: 12 ottobre 1992

I COMUNI INTERESSATI
Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano.
Solopaca classico: denominazione per i vigneti nell’area del comune di Solopaca

CARATTERISTICHE GENERALI
Bianco: trebbiano toscano dal 40 al 60%; falanghina, coda di volpe, malvasia toscana e malvasia di Candia, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%; (possono concorrere anche uve a frutto bianco purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 20%).

Falanghina: minimo l’85% (possono concorrere anche uve a frutto bianco purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 150%).

Rosso e rosato: sangiovese dal 50 al 60% (possono concorrere anche uve a frutto rosso purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 30%).

Aglianico: minimo l’85% (possono concorrere anche uve a frutto rosso purché autorizzati per la provincia fino ad un massimo del 40%).

Resa max per ettaro: in caso di coltura specializzata 150 quintali per bianco, Falanghina e spumante, mentre 130 per Aglianico, rosso e rosato. In coltura promiscua, invece, non oltre i 6 e i 5 kg per ceppo. La resa max delle uve in vino non deve superare il 70%.

Titolo alcolometrico minimo: 10,5% per il bianco e Falanghina, 11% per il rosso, rosato ed Aglianico. Se Solopaca spumante 9,5%, se rosso superiore 12%.

CARATTERISTICHE DEI VINI
Solopaca bianco
Colore: paglierino chiaro più o meno intenso
Odore: vinoso, gradevole
Sapore: asciutto e vellutato
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 16 per mille

Falanghina
Colore: paglierino scarico
Odore: vinoso, gradevole, fresco
Sapore: asciutto, armonico, leggermente acidulo
Titolo alcolometrico minimo: 11%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 16 per mille

Solopaca rosso
Colore: rubino più o meno intenso, attenuato con l’invecchiamento
Odore: intenso, caratteristico
Sapore: asciutto, armonico, vellutato
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 20 per mille

Aglianico
Colore: rubino chiaro più o meno intenso
Odore: intenso, caratteristico
Sapore: tipico, asciutto, morbido, vellutato
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 5 per mille
Estratto secco netto minimo: 20 per mille

Rosato
Colore: rosa più o meno intenso
Odore: delicato, caratteristico
Sapore: fragrante, asciutto, a volte vivace
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 4,5 per mille
Estratto secco netto minimo: 17 per mille

Spumante
Colore: paglierino chiaro
Odore: vinoso, caratteristico,
Sapore: tipico, sapido
Titolo alcolometrico minimo: 11,5%
Acidità totale minima: 6 per mille
Estratto secco netto minimo: 16 per mille

Il Solopaca rosso Superiore deve essere sottoposto ad almeno un anno di invecchiamento in botti di legno.

Indicazione geografica tipica
Data: 22 novembre 1995

I COMUNI INTERESSATI
Tutto il territorio che rientra nella provincia di Benevento

CARATTERISTICHE GENERALI
Bianco: nelle tipologie frizzante, amabile e passito.
Rosso: frizzante, amabile, passito e novello.

Rosato: frizzante e amabile. Le uve devono essere quelle raccomandate o autorizzate in provincia. L’indicazione con specificazione di Aglianico, Barbera, Coda di Volpe bianca, Falangina, Fiano, Greco, Moscato bianco, Piedirosso e Sciascinoso è riservata ai vini realizzati almeno con l’85% dei vitigni corrispondenti. È consentito, inoltre, l’uso di uve ricavate da vitigni a bacca di colore analogo purché autorizzati per la provincia di Benevento fino ad un massimo del 15%.

Resa max per ettaro: 17 tonnellate per i vini a indicazione geografica tipica Beneventano bianco, 16 con la specificazione del vitigno; 15 per quelli ad indicazione geografica tipica Dugenta rosso, 14 con la specificazione del vitigno. La resa max dell’uva in vino finito, comunque, non deve superare il 75% per tutti i tipi, tranne se passito (50%).

Titolo alcolometrico minimo: 9,5% per i banchi; 10% per i rossi e i rosati. Nel caso di annata sfavorevole tali valori si possono ridurre dello 0,5%. All’atto dell’immissione al consumo, invece, occorre rispettare i seguenti parametri: 10% (bianco); 10,5% (rosso e rosato), 11% (novello).

Indicazione geografica tipica
Data: 22 novembre 1995

I COMUNI INTERESSATI
Tutto il territorio che rientra nella provincia di Benevento

CARATTERISTICHE GENERALI
Bianco, Rosso, anche nella tipologia novello, Rosato.

Resa max per ettaro: 16 tonnellate per i vini a indicazione geografica tipica Dugenta bianco e 14 per quelli ad indicazione geografica tipica Dugenta rosso. La resa max dell’uva in vino finito, comunque, non deve superare il 75% per tutti i tipi.

Titolo alcolometrico minimo: 9,5% per i banchi; 10% per i rossi e i rosati. Nel caso di annata sfavorevole tali valori si possono ridurre dello 0,5%. All’atto dell’immissione al consumo, invece, occorre rispettare i seguenti parametri: 10% (bianco); 10,5% (rosso e rosato), 11% novello

Contenuto 8


 

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